Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE “Sorgenti Sonore”
ART.1
E’ costituita l’Associazione Culturale “Sorgenti Sonore”.
L’assemblea si è svolta il giorno 20/09/09 presso la sede legale ed alla presenza di:
Presidente , Vice Presidente , Segretario-Tesoriere.
Nella riunione è stato deliberato il presente Statuto, la denominazione dell’Associazione e le
cariche da attribuire ai soci fondatori. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito
dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione nè allo statuto nè ai regolamenti interni.
ART. 2
L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) promozione e diffusione della cultura musicale ed affine;
b) sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;
c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di
corsi, scuole, seminari, stage di musica ed altro;
d) organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni
di volontariato operanti nella sfera dell’emarginazione, del disadattamento e dell’handicap;
e) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per
tutti gli appassionati;
f) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali,
promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano
la presenza stessa;
g) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia
nazionali sia internazionali;
h) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi e formazioni varie italiani e
stranieri;
i) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale,
l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici
idonei;
j) avviare ricerche di storia locale etnomusicologia , promuovere musicisti del passato
pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con
eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell’ambito del
territorio;
k) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi,
cooperative e società che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e
internazionali che abbiano similari obiettivi;
l) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli
obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la
presenza;
m) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la presenza
della musica e la cultura musicale;
In via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
ART. 3
I soci si dividono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito legalmente l’associazione. Essi fanno parte del consiglio direttivo e decidono sull’eventuale espulsione di altri soci. Sono tenuti al pagamento della quota sociale ma esonerati da ogni altro onere relativo alla pratica dell’associazione.
Soci Ordinari: sono coloro che usufruiscono delle iniziative promosse dalla associazione pagando una quota che da diritto alla tessera associativa. Tale tessera deve essere rinnovata ogni anno, e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è fissato dagli organi competenti ogni anno, ed i benefici che essa comporta avranno validità di anni 1 dalla data della sottoscrizione.
Soci Sostenitori: sono coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all’assemblea con diritto di voto.
I Soci Fondatori sono 3: 1) Presidente. 2) Vice Presidente. 3) Segretario-Tesoriere.
Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d’età. La partecipazione dei soci alla elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonché garanzia di democrazia. I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
ART. 4
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ART.5
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.
ART. 6
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo comunicate a mezzo lettera
raccomandata con preavviso di 15 gg;
b) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del
Consiglio Direttivo;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori
l’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio;
d) inadempienza o disinteresse verso l’attività sociale.
In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto a partecipare
all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
ART. 7
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria)
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
ART.8
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua.
Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il primo ottobre, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede dell’Associazione. E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci:
a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da
svolgere;
b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo; d) fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri:
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.
Viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l’anno. Rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
ART.10
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto
stabilito nel presente statuto;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 1′ attività
sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere
necessari;
e) redigere il regolamento dell’Associazione;
f) redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria
amministrazione, deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all’anno); convocare
l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità
dell’Associazione.
ART. 11
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
ART. 12
II Segretario-tesoriere, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART.13
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1. dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli
associati in relazione alle deliberazioni dell’assemblea ed in conseguenza delle previsioni
statutarie;
2. dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
3. da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
4. da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità
dell’Associazione.
L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere
donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L’Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
ART.14
Per i soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell’Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell’ambito dell’oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.
ART.15
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di attuare gli scopi sociali.
ART.16
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea dei soci.
ART. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.